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E’ Partita la trasposizione della direttiva copyright

Il 7 maggio 2020 in commissione UE al Senato partono le audizioni sulla
trasposizione della direttiva copyright del 2019, o meglio sull’art. 9
del DDL 1721 di delegazione europea che deve dare mandato al ministero
di preparare la trasposizione.

Oggi Wikimedia Italia ha pubblicato le linee guida di Communia per la
trasposizione di una buona parte degli articoli della direttiva, che
riguarda ogni genere di attività culturale o in Rete:

<https://www.wikimedia.it/direttiva-copyright-le-linee-guida-di-communia-per-un-recepimento-che-tuteli-i-diritti-degli-utenti/>

<https://meta.wikimedia.org/wiki/EU_policy/Implementation/Guidelines/All/it>

Speriamo siano utili. Con questo comincia un lavoro sul fronte nazionale
che durerà fino al 2021 e che probabilmente avrà una coda per qualche
altro anno. Avremo bisogno di ogni aiuto possibile. Servirà una
massiccia campagna di educazione, perché politici e mezzi di
comunicazione hanno passato gli ultimi 5-7 anni a diseducare la
popolazione dicendo che si tratta solo di una battaglia fra Google e gli
editori.

So che leggersi 40 pagine di direttiva e poi centinaia di pagine di
linee guida non è il passatempo preferito della maggior parte della
popolazione, quindi suggerisco di consumarle a pezzi. Propongo due
esercizi d’esempio che ciascuno può svolgere anche in 10-30 minuti e che
secondo me possono renderci collettivamente più pronti.

1) Scegliere un articolo della direttiva, leggere nelle linee guida la
sezione “In breve” e poi una sottosezione della sezione “La migliore
attuazione”. Sintetizzarla a un/una collega e spiegare perché è importante.

(Per esempio io prenderei l’art. 14,
<https://meta.wikimedia.org/?oldid=20046264#La_definizione_di_opera_delle_arti_visive>:
perché è importante includere le opere 3D?)

2) Idem, ma prendere la sezione “Come adattare queste linee guida a
livello locale”, sottosezione “Costruire relazioni”. Bonus: scegliere un
gruppo di persone interessato al punto (a parte i nostri soliti alleati
del movimento della cultura libera), pensare a quale sia
l’organizzazione o persona che conoscete meglio appartenente o collegata
a tale gruppo e come potrebbe essere convinta dell’importanza
dell’argomento.

(Per esempio io prenderei l’art. 5,
<https://meta.wikimedia.org/?oldid=20046264#Costruire_relazioni>, e mi
chiederei quali insegnanti conosco abbastanza bene da poter infliggere
loro una discussione sull’argomento.)

P.s.: Segue il testo dell’art. 9 proposto dal governo, per chi vuole
risparmiarsi una manciata di clic nel sito del Senato:

Art. 9.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE)
2019/790, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico
digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE)
2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il
Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui
all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e
criteri direttivi specifici:

a) applicare la definizione di « istituti di tutela del patrimonio
culturale », nell’accezione più ampia possibile, al fine di favorire
l’accesso ai beni ivi custoditi;

b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell’estrazione di
testo e dati di cui all’articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790,
garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati
nonché definire l’accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;

c) esercitare l’opzione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della
direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare
l’applicazione dell’eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del
medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri
materiali;

d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non
abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a
rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal
meccanismo di concessione delle licenze di cui all’articolo 8, paragrafo
1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall’applicazione dell’eccezione o
limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

e) esercitare l’opzione di cui all’articolo 8, paragrafo 5, della
direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici
per determinare se un’opera e altri materiali possano essere considerati
fuori commercio;

f) individuare la disciplina applicabile nel caso l’opera, oltre ad
essere fuori commercio ai sensi dell’articolo 8 della direttiva (UE)
2019/790, sia anche « orfana » e quindi soggetta alle disposizioni della
direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2012;

g) prevedere, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva
(UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei
diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;

h) prevedere, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790,
che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere
giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società
dell’informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori,
tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali
pubblicazioni;

i) definire il concetto di « estratti molto brevi » in modo da non
pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;

l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per
l’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui
all’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata
agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi
ultimi;

m) definire la quota del compenso di cui all’articolo 16 della direttiva
(UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso l’opera sia utilizzata in
virtù di un’eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i
diritti degli autori;

n) definire le attività di cui all’articolo 17, paragrafo 4, della
direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di
diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei
« massimi sforzi », nel rispetto del principio di ragionevolezza;

o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui
all’articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi
compreso l’organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;

p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento
contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione
collettiva applicabile, di cui all’articolo 20 della direttiva (UE)
2019/790;

q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi
settori e al genere di opera, per l’esercizio del diritto di revoca di
cui all’articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.