Politiche

Certosa di Trisulti: il Tar dà ragione a Bannon, il Mibact annuncia ricorso al Consiglio di Stato

La Sezione di Latina del Tar ha annullato il 26 maggio i provvedimenti ministeriali di revoca dell’assegnazione alla Dignitatis Humanae Institute (DHI) dell’Abbazia benedettina

Il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo ricorrerà in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR di Latina sulla concessione d’uso della Certosa di Trisulti a Collepardo, all’associazione “Dignitatis Humanae Institute”.

La Sezione di Latina del Tar del Lazio il 26 maggio ha annullato il provvedimento del Mibact che aveva revocato in autotutela l’assegnazione della Certosa di Trisulti alla DHI, l’associazione legata a Steve Bannon, l’ex chief strategist del presidente Donald Trump. E’ un nuovo colpo di scena in una vicenda cominciata a giugno 2017 con l’assegnazione dell’immobile in provincia di Frosinone alla DHI e sfociata, nel novembre 2019, in uno scontro legale di fronte al tribunale amministrativo del Lazio.

I giudici amministrativi hanno dato ragione alla DHI accogliendo il ricorso contro la decisione del ministero, motivata – secondo l’associazione vicina a Bannon – da “ragioni che appaiono sostanzialmente collegate alle contestazioni sociali e politiche di cui è stata oggetto la DHI”. 

A nulla sono valse le contestazioni di “false dichiarazioni” da parte del Ministero e di segnalazione che in questi casi il limite temporale di 18 mesi per annullamenti d’ufficio in autotutela non varrebbe: il Tar ha dato definitivamente ragione a Bannon e ha pure condannato il Collegio romano al pagamento di seimila euro oltre le spese generali.

LA TIMELINE

Il 16 giugno 2017 viene approvata la graduatoria per l’assegnazione della “Certosa di Trisulti” a Collepardo (FR).

Il 26 giugno 2017 la Direzione Generale Musei invia una nota alla DHI con la quale comunica di “essere risultata concessionaria relativamente al bene Certosa di Trisulti”.

Il 14 febbraio 2018 DHI e Polo Museale del Lazio sottoscrivono la convenzione relativa alla concessione dell’Abbazia di Trisulti, a seguito del superamento della procedura selettiva indetta con avviso pubblico del 28.10.2016 della Direzione Generale Musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il 16 ottobre 2019 il Mibact dispone l’annullamento dell’assegnazione alla DHI della Certosa di Trisulti (oltre 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto e, ancora più, dall’atto di assegnazione). La procedura di revoca era stata avviata dall’allora ministro Alberto Bonisoli e confermata dal successore Dario Franceschini.

Il 19 novembre 2019 (deposito il 22), l’Associazione DHI Dignitatis Humanae Institute, deposita il ricorso con cui impugna il provvedimento con cui il Mibact aveva disposto l’annullamento d’ufficio del decreto (del 2017) con il quale il Segretario generale aveva approvato la graduatoria (nella parte riferita all’associazione DHI con riguardo al bene immobile assegnato).

Il 28 novembre 2019, si costituisce in giudizio il Ministero dei Beni e le Attività Culturali deducendo, con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso.

Il 18 dicembre 2019, il Tar accoglie, limitatamente all’atto impugnato col ricorso introduttivo, la domanda di tutela cautelare.

Il 30 gennaio 2020, intervengono “ad opponendum” in giudizio una serie di soggetti del territorio dove è ubicata la Certosa precisando “di essere portatori di un interesse qualificato al mantenimento del provvedimento ministeriale” impugnato da DHI, in quanto la decisione del Mibact “restituisce alla pubblica e libera fruizione la Certosa di Trisulti, espungendone un soggetto del tutto estraneo al territorio, alla natura ed allo spirito del luogo e del complesso monastico”. Tuttavia, il Tar accoglie l’eccezione d’inammissibilità sollevata da DHI in quanto i soggetti potrebbero avere un interesse a una nuova procedura di assegnazione e che l’accusa che DHI pregiudicherebbe la valorizzazione e la fruizione dell’abbazia di Trisulti non è motivata in nessun modo. 

LE POSIZIONI IN CAMPO

MIBACT – L’Amministrazione motiva l’atto in autotutela di annullamento della concessione adottato a ottobre 2019 segnalando: la carenza della personalità giuridica della DHI e acquisita solo successivamente il 20 giugno 2017; la carenza del requisito, tra le finalità principali dell’Associazione, dello svolgimento di attività di tutela, di promozione, di valorizzazione o di conoscenza dei beni culturali e paesaggistici (anche questa inserita nello statuto solo successivamente, in data 30 marzo 2017); la carenza del requisito della documentata esperienza quinquennale nel settore della collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

Per annullare d’ufficio un atto, tuttavia, è necessario che il provvedimento di annullamento sia adottato entro 18 mesi. Per l’Amministrazione questo limite non è applicabile perché il rapporto concessorio “non costituisce né un provvedimento di autorizzazione né un provvedimento di attribuzione di vantaggi economici” e perché in caso di false dichiarazioni “non è necessario il previo accertamento definitivo in sede giurisdizionale”.

DHI – Secondo Dignitatis Humanae Institute, il provvedimento di autotutela si fonda sostanzialmente su una nuova “interpretazione” dei medesimi documenti acquisiti in gara, già valutati dal Ministero più di due anni prima e quindi risulterebbe “viziato per eccesso di potere per sviamento, in quanto la P.A. ha esercitato il tipico potere di autotutela per finalità diverse da quelle attribuitele dal Legislatore, perseguendo l’interesse specifico a precludere l’esercizio di un’attività a suo tempo assentita, per ragioni che appaiono sostanzialmente collegate alle contestazioni sociali e politiche di cui è stata oggetto la DHI”.

La DHI contesta poi anche le carenze di requisiti che il Mibact ravvisa nell’atto di annullamento e spiega che, in ogni caso, difettano le condizioni per procedere all’annullamento delle determinazioni assunte a valle della gara e, in particolare, il rispetto del termine di diciotto mesi per l’adozione dell’atto in autotutela. 

LA DECISIONE DEL TAR DEL LAZIO

Per la sezione di Latina del Tribunale amministrativo del Lazio “coglie nel segno” la contestazione da parte di DHI del superamento del termine dei 18 mesi per l’annullamento d’ufficio del decreto di assegnazione all’Associazione dell’Abbazia. 

Inoltre, rispetto alle eccezioni sollevate dal Mibact, i giudici amministrativi notano che “non potendosi ragionevolmente dubitare che la concessione di un bene pubblico determini, per l’aggiudicatario, un vantaggio economico, deve conseguentemente ritenersi operante il limite dei 18 mesi per l’eventuale adozione di un provvedimento di autotutela”. Ma anche che, in un altro punto, “l’Amministrazione si limita ad affermare l’assenza originaria di taluni requisiti che la ricorrente aveva affermato di possedere, senza tuttavia chiarire in modo puntuale quali dichiarazioni ‘false o mendaci’ avrebbe reso la DHI”. In ogni caso, “le dichiarazioni false o mendaci devono costituire l’effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, requisito nella specie affatto mancante”.

Per questo, conclude la sezione di Latina del Tar del Lazio, “il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati”.

(AG/CULT – 27 Maggio 2020) Comunicato